Libera Professione Ostetrica

File utili:

pdf Circolare 32 2024 fnopo tutela della situazione previdenziale delle ostetriche libere professioniste(250 KB)

pdf Circolare 35 2024 Fnopo tutela situazioni prev(245 KB) pdf idenziale delle Ostetriche Libere Professioniste(245 KB)

pdf Parere FNOPO (1.71 MB) pdf 13 Dic 24 Regime fiscale Ostetriche Libere Professioniste(1.71 MB) adjusted less yellow under 1000kb

 

La Laurea triennale in Ostetricia con abilitazione alla professione e l’iscrizione all’albo permette all’ostetrica di lavorare come dipendente pubblico o privato oppure in regime di libera professione.
L’ostetrica che decide di lavorare in libera professione esercita in piena autonomia e responsabilità, in associazione o individualmente, a domicilio della donna o presso spazi dedicati, mettendo in campo le sue competenze nel rispetto del profilo professionale e del codice deontologico.

Di seguito sono riportarti tutti i principali adempimenti per avviare l’attività ostetrica in libera professione:

Iscrizione all’Albo della professione ostetrica e comunicazione inizio/cessazione attività libero professionale

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria a tutte le professioniste che operano sia in regime di dipendente pubblico e privato sia in ambito libero professionale.
L’ordine le chiede di comunicarci:

  • l’inizio dell’attività libero professionale o la cessazione attività da libera professionista.
  • il consenso ad inserire il nominativo e dati, da Lei indicati, nell’elenco libere professioniste pubblicato nel sito dell’Ordine interprovinciale della Professione Ostetrica di Genova e La Spezia specificando i suoi contatti di lavoro, i servizi offerti e le zone di operatività.

Apertura della partita iva

Per avviare l’attività di libera professionista è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione dell’ attività” dove è necessario indicare:

  • dati anagrafici
  • codice attività 86.94.02 (La nuova classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è stata adottata a partire dal 1° aprile 2025)
  • sedi dell’attività
  • La Legge di stabilità del 2015 e le successive modifiche hanno consentito di utilizzare dei regimi agevolati: attualmente è previsto il regime forfettario.

    Riportiamo le parole scritte dall’Agenzia delle Entrate:
     
    “Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

    1. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate. 
    2. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari 
    3. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro. 

    Cause di esclusione dal regime
    Non possono avvalersi del regime forfettario: 

    • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016”.

    Per quel che riguarda la tassazione, i soggetti che aderiscono al regime agevolato determinano il reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO. Nel caso specifico il codice equivale al 78%, immaginando una spesa forfettaria del 22%. In sintesi, per coloro che si trovano in tale regime, non possono più essere detratte le spese reali avute durante l’anno, ma una quota forfettaria relativa al 22%. Si pagherà dunque un’unica imposta relativa al 15% del 78% del reddito, abbassata al 5% pre i primi 5 anni per le nuove start up.
    Per ciò che riguarda l’IVA, le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell'art.10, comma 18 del DPR 633/72; Le prestazioni non sanitarie come consulenze tecniche, insegnamento, docenze, etc sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria 22%: per chi si trova nel regime agevolato, le prestazioni sono sempre esenti IVA. Inoltre, non è dovuta la ritenuta d’acconto, sempre a chi si trova in tale regime.

Iscrizione all’ INPS

Dopo 30 giorni dall’apertura della P.Iva si deve procedere all’Iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti (Legge speciale n.249 del 7 agosto 1990, avendo escluso le ostetriche dalla Legge n.335 dell’8 agosto 1995 sull’assegnazione alla gestione separata).

N.B: E’ importante sapere che, nonostante l’iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, NON è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Posta elettronica certificata (PEC)

Ricordiamo che dall’Aprile del 2009 (Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.2/2009) è obbligatorio per tutti gli iscritti agli Ordini Professionali e professionisti che operano in regime di libera professione di possedere un indirizzo di PEC.


E’ possibile disporre gratuitamente dell’indirizzo PEC creato per voi dall’ ordine in seguito alla iscrizione all’albo. Ricordiamo che in caso di cancellazione dall'albo l'account aruba PEC collegato verrà eliminato.

Assicurazione professionale

Essendo la professione ostetrica esposta a rischio di contenzioso sia civile che penale, si raccomanda all’ostetrica libera professionista di contattare una compagnia assicurativa che si occupi di curare gli aspetti civili e legali della propria attività. Il massimale scelto può inizialmente basarsi sul tipo di servizi offerti.
La FNOPO (circolare 40/2021) ha stipulato una convenzione con Berkshire Hathaway Insurance, rappresentanza generale per l’Italia, con particolari vantaggi per le ostetriche che lavorano in libera professione e dipendenti.
Per informazioni accedete direttamente al portale messo a disposizione dalla FNOPO https://www.fnopo.aon.it/

Altre informazioni utili:

IVA

Le prestazioni sanitarie rese dalle ostetriche sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.
Tutte le altre prestazioni effettuate, diverse da quelle sanitarie, sono soggette a IVA nella misura di legge (docenze, tutoraggi,…).

Regime fiscale

E’ importante sapere che non è possibile svolgere l’attività con il metodo delle “prestazioni occasionali”, vietate per tutti i professionisti appartenenti ad un albo professionale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 41/E/2020).

Ricevutario sanitario per emissione fatture

L’ostetrica ha l’obbligo di emettere fattura rispetto alla prestazione svolta. La fatturazione va eseguita con numerazione progressiva, specificando, nel rispetto della privacy dell’assistito, il tipo di prestazione svolta. Le prestazioni ostetriche richiedono l’apposizione sulla fattura della marca da bollo di 2,00 euro nel caso in cui il pagamento sia superiore a 77,67 euro.
Non c'e obbligo di fatturazione elettronica per tutti i professionisti sanitari fino al 31.12.2025

(saranno, pertanto, applicabili anche per l’anno d’imposta 2025 le disposizioni di semplificazione

in materia fiscale previste per gli operatori sanitari dall’art. 10-bis del Decreto-Legge 23 ottobre

2018, n. 119, con una conseguente concreta agevolazione del loro operato quotidiano).
Al contrario, restano soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie, come ad esempio quelle di consulenza oppure relative alla cessione di beni strumentali.

Sistema Tessera Sanitaria

Vige l’obbligo di trasmissione fatture tramite il sistema tessera sanitaria il DM 1.9.16 con il quale si impone l’obbligo del comparto sanita’ (oltre ai medici gia’ interessati dallo scorso anno) di comunicare i dati relativi alle prestazioni effettuate in via telematica, al fine di consentirne all’amministrazione la redazione del mod. 730 precompilato dei loro clienti.
Per iscriversi è necessario registrarsi al sito Sistema Tessere Sanitarie:
https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/menu.jsf

Tariffario

Come già evidenziato dalla Federazione Nazionale nella risposta alle domande più frequenti, il D. L. 233/2006, noto come Decreto Bersani, ha abrogato il minimo tariffario.

"In ogni caso, nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra professionista e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. L'ostetrica/o è tenuta a far conoscere il suo onorario preventivamente all'utente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni”.

Pubblicità sanitaria

Il decreto Bersani (2006) ha consentito la pubblicizzazione dei propri servizi, pertanto l’ostetrica può servirsi del web e dei social per promuovere la propria attività, purché effettuata con trasparenza e veridicità nella comunicazione affinché sia garantita la libertà di scelta dell’utente.
La FNOPO ha provveduto ad elaborare un Vademecum operativo sull’informazione sanitaria che troverete sul sito, nella sezione circolari (circolare 58/2020).

Studio ostetrico/ambulatorio

Lo studio ostetrico è l’ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

Il concetto di ambulatorio è assimilabile quello di “struttura sanitaria”, intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell’impresa.
In linea di principio lo studio ostetrico non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché l’elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il/la professionista, il quale è in possesso dell’abilitazione a svolgere la professione di ostetrica.
Viceversa, l’ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un’organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.
A seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell’autorizzazione per gli studi professionisti sanitari ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.
La definizione dei requisiti e degli standard per distinguere gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli non soggetti è stata attribuita alla competenza delle Regioni.

Si fa presente che la materia fiscale è in continuo aggiornamento e pertanto si consiglia quindi all’ostetrica libera professionista, almeno inizialmente, di contattare un commercialista che curi gli aspetti economici dell’attività lavorativa e si occupi della trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria.